Articolo 37.
(Disposizioni in materia di ordinamento universitario).

        1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

            «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.».
        2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario

 

Pag. 295

da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.
        3. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.